REACH: Informazione per la clientela

 

 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO REACH

 

Il regolamento REACH (CE) [1907/2006] è il regolamento europeo sulle sostanze chimiche per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

 

Deve essere attuato in tutti gli Stati membri dell'UE dal 1° gennaio 2007.


L'inclusione di una sostanza nella "Lista dei candidati dell'UE" comporta obblighi di informazione nella catena di approvvigionamento: Se il valore limite dello 0,1% di una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) viene superato in un sottoprodotto incorporato, devono essere fornite informazioni ai sensi dell'art. 33 (1) del REACH. 33 (1) del Regolamento REACH, indipendentemente dalla percentuale di massa nel prodotto complessivo. Inoltre, devono essere fornite informazioni sufficienti per consentire ai destinatari degli articoli di utilizzarli in modo sicuro.

 

Mitutoyo informa attivamente i propri clienti commerciali se un prodotto contiene una sostanza (SVHC), al fine di adempiere all'obbligo previsto dal Regolamento REACH, art. 33 (1). 33 (1). 

 

Naturalmente, fa parte della strategia di sviluppo di base di Mitutoyo l'eliminazione totale di sostanze pericolose o sospettate di esserlo dai prodotti, vale a dire la loro sostituzione o il loro mancato utilizzo.

 

Informazioni REACh Compliance

 

Sono disponibile ulteriori informazioni all' indirizzo :  https://mitutoyo.eu/legal/reach